MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 27 dicembre 2001
Disposizioni per il versamento di un contributo alle spese perl'accreditamento di specifiche attivita' formative e perl'attribuzione dei crediti formativi. (GU n. 85 del 11-4-2002)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2001)"; Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 92 della richiamatalegge n. 388 del 2000, che prevede che i soggetti pubblici e privatie le societa' scientifiche che chiedono il loro accreditamento per losvolgimento di attivita' di formazione continua ovverol'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse oorganizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei creditiformativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio delloStato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionaleper la formazione continua nella misura da un minimo di L. 500.000 adun massimo di L. 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinatidalla Commissione stessa; Considerato che dal 1 gennaio 2002 ha inizio l'accreditamento aregime degli eventi formativi residenziali; Ritenuto, pertanto, di determinare i criteri in base ai quali laCommissione nazionale dovra' fissare i contributi dovuti perl'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse oorganizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle societa'scientifiche; Vista al riguardo la proposta della Commissione nazionale per laformazione continua, formulata nella seduta del 21 dicembre 2001; Ritenuto di determinare i criteri in conformita' alla predettaproposta; Ritenuto, altresi', in conformita' alle decisioni dellaCommissione, di rinviare la determinazione dei criteri in base aiquali la Commissione stessa dovra' fissare i contributi annualidovuti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati e dellesocieta' scientifiche; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche, chechiedono, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,l'accreditamento di specifiche attivita' formative, promosse oorganizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione di creditiformativi, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio delloStato di un contributo alle spese determinato in base ai seguenticriteri proposti dalla Commissione nazionale per la formazionecontinua: a) il contributo dovuto per ciascun evento formativo o perciascun progetto formativo aziendale e' stabilito da un minimo dieuro 258,23 (L. 500.000) ad un massimo di euro 774,69 (L. 1.500.000); b) il contributo minimo di euro 258,23 e' riferito ad eventiformativi o progetti formativi aziendali che abbiano ricevuto unavalutazione fino a 10 crediti; c) il contributo per gli eventi formativi o progetti formativiaziendali, che abbiano ricevuto una valutazione superiore a10 crediti, e' determinato maggiorando il contributo minimo(258,23 euro) di 12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino adun massimo di euro 774,69. 2. Ai fini e per gli effetti della contribuzione, previstadall'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, edisciplinata dal comma 1 del presente decreto, per evento formativosi intende la singola attivita' di formazione continua residenziale oa distanza, finalizzata all'aggiornamento e al miglioramentoprofessionale del personale sanitario. Per progetto formativoaziendale si intende un insieme coordinato e coerente di singolieventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivonazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblicao privata per il proprio personale dipendente o convenzionatoappartenente ad una o piu' categorie professionali. 3. Ai soggetti richiedenti l'accreditamento viene comunicata pervia telematica la valutazione in crediti conseguita dagli eventi oprogetti formativi proposti, sulla base dei criteri stabiliti dallaCommissione e della valutazione degli esperti, nonche' l'importo delcontributo dovuto. Il versamento del contributo costituisce confermadella richiesta di accreditamento ed accettazione dello stesso.L'omesso versamento ovvero il versamento in misura inferiore a quellaprescritta non da' luogo all'accreditamento dell'evento o progettoformativo. 4. Per i progetti formativi aziendali di cui al comma 2,organizzati e svolti nel corso dello stesso anno per il propriopersonale dipendente o convenzionato, le aziende sanitarie pubblichee private sono tenute al versamento di un unico contributo perprogetto secondo i criteri stabiliti dal comma 1. Il progettoformativo aziendale e' globalmente accreditato e il personale alquale e' rivolto e' tenuto, per conseguire i crediti, a soddisfarealmeno il novanta per cento dell'impegno formativo che globalmentecomportano le attivita' formative del progetto. 5. Le aziende sanitarie pubbliche o private sono tenute alversamento di un unico contributo anche nel caso di piu' edizioni delmedesimo progetto formativo aziendale o del medesimo evento formativosvolte nel corso dello stesso anno, purche' destinate al propriopersonale dipendente o convenzionato. 6. Resta ferma la facolta' per il personale dipendente oconvenzionato di partecipare ad altre attivita' formative, anche nonorganizzate dalle aziende sanitarie di appartenenza, nonche' ildiritto delle aziende sanitarie di organizzare eventi formativi peril personale estraneo all'azienda. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2002Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 136